ART.11 DEL D.LGS. N. 36/2023 PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI SETTORE – APPLICABILITA’ DEL CCNL NEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHIETETTURA- CONDOTTA DI ALCUNE STAZIONI APPALTANTI

ART.11 DEL D.LGS. N. 36/2023 PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI SETTORE – APPLICABILITA’ DEL CCNL NEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHIETETTURA- CONDOTTA DI ALCUNE STAZIONI APPALTANTI

Si informano gli iscritti che sono giunte in queste settimane, al Consiglio Nazionale, diverse segnalazioni da parte di professionisti e Ordini territoriali che hanno evidenziato la crescente richiesta, da parte di alcune Stazioni Appaltanti, di indicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento anche per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, prestazioni che rientrano a pieno titolo tra i servizi di natura intellettuale.
Il tutto facendo leva sull’art.11 del d.lgs. n.36/2023 (1), dedicato al Principio di applicazione dei contratti collettivi di settore per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.
Occorre ribadire a chiare lettere che siffatta richiesta è priva di fondamento giuridico e non
trova riscontro nel Codice dei Contratti Pubblici.
Il decreto legislativo n.36/2023, così come modificato da ultimo dal d.lgs. n.209/2024, prevede chiaramente che per i servizi di natura intellettuale l’operatore economico non è tenuto a indicare i costi della manodopera. Tale principio è sancito dall’articolo 108, comma 9, d.lgs. n.36/2023 (2), il quale stabilisce espressamente che – per gli appalti di servizi che non comportano l’impiego di manodopera dipendente – l’operatore economico non è obbligato a indicare i costi della manodopera nell’offerta.
L’articolo 57 del Codice dei Contratti disciplina le clausole sociali nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti, imponendo alle Stazioni Appaltanti di richiedere l’applicazione dei CCNL
di settore. Tuttavia, questa previsione (3) riguarda esclusivamente i contratti che implicano
l’impiego di personale dipendente e non può essere estesa agli incarichi professionali di
natura intellettuale, che si caratterizzano per la prevalente componente di carattere autonomo e per la loro esecuzione diretta da parte del professionista.
Alla luce di tali disposizioni, la richiesta di applicazione del CCNL per un appalto di servizi di ingegneria e architettura è giuridicamente errata e priva di qualsiasi utilità pratica, in quanto:

  • non è prevista dalla normativa vigente, la quale esclude l’obbligo di indicazione dei
    costi della manodopera per le prestazioni intellettuali.
  • non ha alcun rilievo ai fini della valutazione economica dell’offerta, in quanto il
    professionista non impiega manodopera subordinata.
  • costituisce un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori
    economici partecipanti alla gara.
    L’ Ordine Ingegneri si impegna a vigilare affinché i bandi di gara predisposti dalle Stazioni Appaltanti rispettino la normativa vigente e non impongano ulteriori e indebiti obblighi ai professionisti. Qualora vengano rilevate richieste improprie di indicazione del CCNL in bandi di gara per servizi intellettuali, l’Ordine segnalerà tempestivamente tali anomalie al Consiglio Nazionale, affinché possano essere intraprese le opportune azioni di richiamo e chiarimento presso le Amministrazioni competenti.
    Si ribadisce che, nell’ipotesi in cui venga comunque avanzata tale arbitraria richiesta da parte della Stazione Appaltante, il professionista potrà legittimamente rifiutarsi di indicare un CCNL, richiamando il disposto dell’art.108, comma 9, del d.lgs. n.36/2023, evidenziando al contempo che l’indicazione del CCNL è irrilevante per l’appalto di servizi intellettuali e
    non può essere imposta unilateralmente per iniziativa della Stazione Appaltante.

1 Si riporta di seguito il testo dell’art.11 d.lgs. n.36/2023: “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture
oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente.

  1. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti
    e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività
    oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma
    1 e all’allegato I.01.
    2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano
    differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o
    superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
    indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore
    per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e
    dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale
    impiegato in tali prestazioni.
  2. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente
    contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla
    stazione appaltante o dall’ente concedente.
  3. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli
    enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad
    applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
    contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la
    dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.
  4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed
    economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
  5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
    personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
    nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
    all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
    cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
    le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della
    stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di
    regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
    periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario,
    a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
    fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
    direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
    del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
    diretto.”.
    2 Di seguito il testo del comma 9 dell’art.108 d.lgs. n.36/2023: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena
    di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di
    salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
    intellettuale.”.
    3 Questo il testo del primo comma dell’art.57 d.lgs. n.36/2023: “1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di
    lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e
    gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea,
    specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra
    l’altro a:
    a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o
    svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con
    particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
    b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11.”.

Lascia un commento